STATUTO PER

ASSOCIAZIONE WALKING ITALIA

 

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: WALKING ITALIA, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha sede legale in via Amedeo Sommovigo 67/D, 00155, nel comune di Roma, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.

ART. 4

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

  • La finalitĂ  che l’associazione si propone è la promozione sotto ogni forma dello sviluppo culturale, turistico, sociale, naturalistico e sportivo dilettantistico in chiave sostenibile e responsabile.
  • Lo Scopo dell’Associazione è quello di realizzare e promuovere iniziative e progetti di promozione turistica, culturali, educativi e formativi, informativi, di divulgazione, di ricerca ed di aggiornamento al Turismo responsabile, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietĂ  ed etica, al fine di elevare la coscienza e la crescita personale e della collettivitĂ  attraverso la conoscenza del territorio e dei suoi aspetti culturali e ambientali.
  • Lo spirito e la prassi dell’Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l’Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

  • Promozione di attivita’ culturali di interesse sociale con finalita’ educativa, educativa-formativa, ludico-ricreativa, turistica, e attivita’ sportiva dilettantistica, mediante servizi che i propri associati riterranno opportuni per il tempo libero e per la crescita umana, culturale e sportiva della collettivitĂ  intervenendo anche presso le strutture pubbliche e private del territorio (strutture sportive polivalenti, strutture cine-teatrali, scuole, biblioteche, centri servizi culturali, strutture per l’infanzia, per i diversamente abili, per le categorie svantaggiate, centri anziani);
  • Promozione dell’andar per sentieri, mediante organizzazione per i propri soci di escursioni in Italia e all’estero comprese le passeggiate ed i trekking con l’asino e il cavallo, animali pazienti e sensibili utilizzati da anni in pet therapy;
  • Educazione e preparazione fisica e tecnica al trekking, anche per persone portatrici di handicap e diversamente atte, mediante seminari, conferenze, proiezioni e promuovendo tra i giovani programmi di educazione ambientale
  • Organizzazione, promozione e gestione direttamente ed indirettamente di laboratori, convegni, congressi, dibattiti, supporto ad attivitĂ  didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, meeting, mostre, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo – culturale, sociale, ricreativo, turistico, musicale, cinematografico, fotografico, della comunicazione e dell’informatica;
  • Tutela, promozione e valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali anche mediante interventi di educazione ambientale e progetti divulgativi, mostre rivolti a bambini, adolescenti, adulti, anziani ed istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione di ogni forma e specie nessuna esclusa;
  • Elaborare, anche su incarico di Enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, progetti di sentieri e strutture connesse compresa l’installazione di segnaletica orizzontale e verticale e dei percorsi natura
  • Promuovere un turismo ecologico, ossia un turismo che si muova sempre nel rispetto dell’ ecosistema, e scoraggiare qualsiasi forma di turismo frettoloso ed invadente a favore di un turismo tranquillo e rispettoso del territorio;
  • Monitorare, studiare analizzare il comparto turistico locale attraverso il confronto con il mercato globale e la concorrenza proponendo e coordinando le strategie comuni;
  • Migliorare l’accessibilitĂ  al patrimonio naturalistico e storico-artistico-archeologico  attraverso la progettazione, la realizzazione e la manutenzione  di opportune reti sentieristiche e il ripristino di tracciati preesistenti;

L’associazione si propone di realizzare iniziative e progetti di promozione turistica, culturali, educativi e formativi, di informazione, di divulgazione, di partecipazione, di ricerca e di aggiornamento al Turismo responsabile mediante azioni che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si concretizzeranno in:

  • Valorizzare il patrimonio naturalistico e storico-artistico-archeologico nel Lazio organizzando iniziative utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive del Lazio, progettando e organizzando soggiorni, visite, itinerari specializzati e viaggi di istruzione sul territorio ed escursioni naturalistiche, mirate all’incremento del turismo e alla formazione di una maggiore consapevolezza locale del valore turistico del territorio;
  • Realizzare progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’attivitĂ  turistica improntati alla sostenibilitĂ  ed all’eco-compatibilitĂ , promuovendo relazioni e collaborazioni tra quanti offrono accoglienza in campo turistico e tra questi, i fruitori di tali servizi e le comunitĂ  ospitanti, allo scopo, pur nella distinzione dei ruoli, di recuperare, preservare e valorizzare il grande patrimonio regionale in materia di ambiente, arte, cultura e tradizioni, prodotti tipici, cucina locale; piĂą in generale di tutto il patrimonio sia materiale che immateriale che costituisce peculiaritĂ  ed identitĂ  del territorio in cui l’Associazione opera;
  • Realizzare attivitĂ  di promozione turistica del territorio mediante l’organizzazione, la promozione e la gestione di iniziative e pacchetti turistici, in forma associata e non, nel rispetto delle relative competenze, itinerari enogastronomici e culturali, visite guidate, escursioni didattiche in aree protette o su percorsi naturalistici, elaborazioni e redazione di materiale illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte a singoli cittadini, scuole, enti pubblici e/o privati, associazioni e a chiunque ne faccia richiesta, utili allo sviluppo della conoscenza delle attrattive del Lazio;
  • Promuovere precise azioni per la conoscenza del territorio regionale in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa dell’ambiente, dell’edilizia tipica, del paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali con determinati requisiti di qualitĂ , della cucina locale tradizionale, attraverso l’organizzazione di escursioni naturalistiche, visite guidate, mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre, la partecipazione ad eventi relativi al settore turistico, enogastronomico e rurale ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo di diffondere la cultura del turismo sostenibile e responsabile, anche instaurando forme di collaborazione con enti pubblici (amministrazioni pubbliche, dei Beni culturali, dei Parchi e delle Riserve naturali) e privati stipulando apposite convenzioni;
  • Promuovere lo sviluppo dell’accoglienza e dell’ospitalitĂ  da parte delle comunitĂ  ospitanti, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico dei territori di competenza e tutte quelle iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, iniziative di solidarietĂ  sociale, recupero ambientale, restauro e gestione dei monumenti) atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonchĂ© il patrimonio storico, monumentale e culturale e che allo stesso tempo possono servire a rendere piĂą gradito il soggiorno dei turisti e la qualitĂ  della vita dei residenti;
  • Promuovere la cultura dell’accoglienza e dell’informazione dei turisti anche con l’apertura di appositi uffici ed offrendo un servizio guide;
  • Promuovere attivitĂ  d’informazione e di formazione culturale e professionale istituendo corsi di formazione, di qualificazione, di specializzazione, di perfezionamento ed aggiornamento su tutti i temi attinenti alle opportunitĂ  offerte dallo sviluppo del turismo sostenibile e responsabile, anche in collaborazione con altre istituzioni ed organismi;
  • Incentivare una fruizione senza discontinuitĂ  ed ottimizzarne l’utilizzabilitĂ  da parte di tutti attraverso il collegamento tra strutture di accoglienza, strutture ricettive, servizidi trasporto, istituti formativi, rete del circuito museale, delle offerte culturali, delle risorse naturali e dello svago;
  • Incentivare l’integrazione di competenze e professionalitĂ  diverse tra gli operatori del sistema turistico, con lo scopo di contribuire alla determinazione di un’offerta di servizi turistici e prodotti finali di settore piĂą flessibili, di qualitĂ  e competitivi, per rispondere alle diverse esigenze del mercato odierno;
  • Accrescere la qualitĂ  dei servizi rivolti a persone con esigenze speciali (persone con problemi temporanei o permanenti di mobilitĂ  e/o percezione o comunicazioni ridotte) al fine di garantire sempre maggiori possibilitĂ  di partecipazione all’ esperienza della visita e del viaggio, dell’incontro
  • Con nuove realtĂ , dello svago e dell intrattenimento quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l’ accrescimento culturale, psicologico e sociale dell’ individuo;
  • Coinvolgere istituti scolastici, associazioni delle persone disabili, enti, societĂ  e realtĂ  del mondo profit e no profit, in attivitĂ  formative e nella programmazione di visite finalizzate alla conoscenza del territorio, del suo patrimonio storico-artistico-archeologico –naturalistico e alla sensibilizzazione sulle particolari problematiche legate all’ accessibilitĂ  degli spazi e delle risorse locali;
  • Coinvolgere realtĂ  associative, promuovendo opportunitĂ  di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall’ Unione Europea per favorire il diritto alla mobilitĂ  per tutti, e incrementare la possibilitĂ  di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri;
  • Partecipare e concorrere a gare e incarichi per l’attuazione di attivitĂ  connesse con il turismo, lo sport e la valorizzazione del territorio, delle tradizioni e della cultura locale; realizzare concretamente opportunitĂ  per azioni di marketing turistico e territoriale attraverso la formula dei progetti integrati di offerta di servizi turistici

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’organo di amministrazione.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus, quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall’art. 10 del D.Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.

L’associazione opera nel territorio della Regione Lazio

 

ART. 6

Sono associati dell’associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all’associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalitĂ  perseguite e le attivitĂ  d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.

L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

  • eleggere gli organi sociali  e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attivitĂ  dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore;

 e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalitĂ  di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente.

ART. 8

L’associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’attività dell’associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

La qualitĂ  di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.

L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea degli associati
  • Organo di amministrazione
  • Presidente
  • Organo di controllo
  • Organo di revisione

ART. 11

L’assemblea è composta dagli associati dell’associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre  associati.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail ……  spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attivitĂ  dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio eil bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilitĂ  dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilitĂ  nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilitĂ , gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 15

L’organo di amministrazione governa l’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L’organo di amministrazione è composto da numero…… membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. ……. anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. …… mandati.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

L’organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • amministra l’associazione,
  • attua le deliberazioni dell’assemblea,
  • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
  • predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,
  • stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attivitĂ  associative,
  • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
  • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts,
  • disciplina l’ammissione degli associati,
  • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell’associazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’organo di amministrazione.

ART. 16

Il presidente è eletto dall’assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalitĂ  civiche, solidaristiche e di utilitĂ  sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformitĂ  alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dĂ  atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  4. d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro …… giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente

ART. 20

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attivitĂ  di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivitĂ  economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all’operativitĂ  del Runts.
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

Le convenzioni tra l’associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’associazione.

ART. 26

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.

ART. 27

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione.

ART. 29

L’associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.

ART. 30

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 32

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.
  2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
  3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.
  4. Solo per le associazioni iscritte o interessate ad iscriversi all’Anagrafe delle Onlus:

Le disposizioni contenute nel presente statuto (articoli 2, 15, 16 e 20), incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Runts.

Finché l’associazione risulta iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e all’Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

  • svolgere attivitĂ  diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell’art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
  • di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchĂ© fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

           L’associazione ha inoltre l’obbligo di:

  • impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivitĂ  istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
  • di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilitĂ , sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L’associazione utilizzerĂ , nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilitĂ  sociale” o l’acronimo “ONLUS”.